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Giunta Esecutiva

Giunta Esecutiva

Cosa fa

La Giunta Esecutiva, istituita dal DPR 416/74, fino al D.Lgs. 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, ha rappresentato la sede in cui si valutavano i requisiti di ammissibilità degli argomenti sottoposti a delibera del Consiglio d’Istituto.

Questi, infatti, esercitava il suo potere deliberante “su proposta della Giunta” per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita scolastica e delle attività della scuola sulle materie analiticamente indicate nel D.Lgs. 297/94.

Con l’entrata in vigore dell’autonomia e dei rinnovati poteri del dirigente di cui all’art. 25 D.Lgs. 165/01, di fatto alla Giunta esecutiva vengono sottratti gran parte dei suoi compiti e il D.I. 44/01 ha ridisegnato il perimetro di competenza di questo organo limitandolo di fatto all’ambito della proposta al Consiglio d’Istituto del Piano annuale e, in concorrenza con il dirigente scolastico, delle modifiche parziali al Piano annuale. Tali limiti sono stati confermati dal più recente D.I. 129/2018.

Anche il  compito  di “curare l’esecuzione” delle delibere del consiglio (art. 10 comma 10 D.lgs 297/94 e art.3 D.I. 28 maggio 1975 )viene superato  a seguito dell’autonomia. È infatti il Dirigente scolastico che assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio (1). La capacità negoziale è esclusiva del Dirigente scolastico (2) al quale, congiuntamente al DSGA, compete la firma sulle reversali d’incasso e sui mandati di pagamento. Ricordiamo infatti che fino al 2001 queste venivano firmate anche dalla persona designata in seno alla Giunta. D.I. 27 maggio 1975 Art. 3 – “Giunta esecutiva c) designa nel suo seno la persona che, unitamente al direttore didattico o al preside e al segretario del circolo o dell’istituto, firma gli ordini d’incasso (reversali) e di pagamento (mandati)”.

E’ inoltre cessato il potere disciplinare della Giunta previsto dal D.Lgs. 297/94 all’ art 10 c. 11. Infatti, il DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07, attribuisce la competenza in materia di disciplina rispettivamente a: consiglio di classe, consiglio di istituto e, in sede di ricorso, all’organo di garanzia interno e regionale.

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